Il trasporto di rifiuti speciali ed urbani, siano essi pericolosi o non pericolosi, in conto proprio o in conto terzi, è soggetto a particolari procedure nel caso in cui vengano violate le prescrizioni autorizzative presenti nel provvedimenti rilasciato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, o qualora si violino i dettami normativi del D.Lgs. 152/2006.
Nel presente articolo andremo ad indicare quali sono le cause di sospensione dell’autorizzazione, la cancellazione e le sanzioni previste dal nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Occorre tenerle sempre a mente durante lo svolgimento del quotidiano lavoro di trasporto rifiuti al fine di poter gestire correttamente li stessi.
Sospensione
L’efficacia dell’iscrizione all’Albo é sospesa dalle Sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:
- sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonché nell’ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;
- venga accertata un’infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale;
- venga accertata l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione alla Sezione di ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche;
- si verifichi a carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 10 del D.M. 406/98, la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui al comma 2, lettera f), del medesimo articolo 10 del D.M. 406/98;
- si ometta di pagare il diritto annuo nei termini previsti (30 aprile di ogni anno); tale sospensione permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.
Prima dell’adozione del provvedimento di sospensione nei casi 1 e 3 la Sezione regionale può assegnare all’interessato un termine non superiore a 60 giorni per conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.
Con il provvedimento di sospensione la Sezione regionale assegna un termine, che non può comunque superare i 12 mesi, entro il quale l’impresa o l’ente iscritto deve conformare alla normativa vigente l’attività ed i sui effetti.
Le sospensioni e le cancellazioni dall’Albo sono applicate dalle Sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all’iscritto, al quale é assegnato un termine di 30 giorni per presentare eventuali deduzioni. Tali provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all’iscritto, alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente, alla Camera di Commercio e al Comitato nazionale. Nel caso 5 la sospensione opera d’ufficio.
E’ importante osservare il punto 5, molto spesso ignorato da chi è in possesso di una autorizzazione al trasporto di rifiuti derivante dalle proprie attività (categoria 2-bis). L’esperienza professionale dimostra che notoriamente chi è in possesso di tale autorizzazione ha una percentuale più elevata di “dimenticarsi” di pagare il diritto annuale di iscrizione. Tale percentuale è aumentata da quando il pagamento è diventato obbligatoriamente telematico mediante l’accesso al portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e non viene più recapitato il bollettino personalizzato che fungeva da promemoria.
Cancellazione
Le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento delle Sezioni regionali o provinciali quando:
- vengono a mancare uno o più i requisiti per l’iscrizione all’Albo (D.M. 406/98, articolo 10);
- vengono cancellate dal registro delle imprese;
- siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonché nell’ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;
- qualora l’impresa o l’ente, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provvede a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima;
Le imprese sono cancellate dall’Albo su istanza dell’interessato a seguito di domanda di cancellazione da presentare, entro il 31 dicembre, che ha effetto per l’anno successivo.
Le sospensioni e le cancellazioni dall’Albo sono applicate dalle Sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all’iscritto, al quale é assegnato un termine di 30 giorni per presentare eventuali deduzioni. Tali provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all’iscritto, alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente, alla Camera di Commercio e al Comitato nazionale.
Per le imprese dotate di licenza di trasporto per conto di terzi si ricorda che devono essere dapprima sempre rispettati i requisiti dell’albo conto terzi e poi quelli dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Purtroppo capita spesso di trovarsi di fronte ad imprese di trasporto che ignorano i dettami della disciplina trasporto pur rispettando i requisiti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Sanzioni
Ignorate molto spesso dai trasportatori e viste più come una minaccia da parte dei loro tecnici e consulenti, anche le sanzioni hanno il loro peso e pertanto è necessario rispettare tutte le prescrizioni delle autorizzazioni ed il Testo Unico Ambientale in materia di trasporto rifiuti.
L’articolo 256 del D. lgs 152/2006 dispone che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:
- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.
Il trasporto di rifiuti è possibile solo se in possesso di una autorizzazione e come tale quest’ultima deve essere sempre rispettata. Alla disciplina trasporto, si ricorda che si affianca quella della tenuta delle scritture ambientali e quindi formulari di identificazione rifiuti e registro di carico e scarico, anch’essi disciplinati e sanzionati qualora non siano tenuti correttamente.
Ambiente & Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi consulenza tecnica in materia.
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vs. rifiuti
Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com