Pagina aggiornata (Marzo 2017)
Se vuoi scaricare le etichette per poterle stampare ed utilizzare sui tuoi colli di rifiuti clicca qui
Il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono codificati e disciplinati da apposite norme che stabiliscono anche quali debbano essere le etichette da apporre sugli automezzi, sui rifiuti, sui loro contenitori al fine di identificarli immediatamente, avvertendo di conseguenza gli operatori coinvolti sui possibili rischi e precauzioni da adottare in loro presenza (si veda quindi il D.lgs 152/2006 e la normativa ADR).
Come ben saprete con l’introduzione del regolamento 1357/2014 sono variate le sigle che identificano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Tale regolamento è nato dall’esigenza di cercare di far dialogare il regolamento CLP, la normativa ADR e la disciplina rifiuti. Chiaramente il percorso non si è ancora esaurito ma siamo sulla strada buona.
L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo non è una faccenda arbitraria ma necessita di conoscenza tecniche che permettano di identificare precisamente quali pericolosi possiede un rifiuto.
Per poter attribuire correttamente le caratteristiche di pericolo di un rifiuto, è necessario effettuare la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto. Di tali aspetti ne abbiamo parlato in numerosi post presenti su questo blog che ti invito a leggere.
Se è vero da un lato che la prudenza non è mai troppa e che anche il legislatore la consiglia nei casi dubbi, dall’altro lato non sempre è giustificata e corretta. Per questo sarebbe opportuno evitare di attribuire caratteristiche di pericolo senza conoscerne veramente il significato. Infatti è bene sapere che alcune sono incompatibili tra di loro ed altra obbligano il produttore di rifiuti ed il trasportatore di conseguenza a viaggiare in regime ADR anche quando non dovrebbe.
Se le caratteristiche di pericolo sono assegnate arbitrariamente, ed è sbagliato, capita sovente di vedere rifiuti non pericolosi viaggiare con l’etichetta della R nera su sfondo giallo. Quando ciò accade è segno che il produttore e/o il trasportatore non hanno ben chiari il significato di questa etichetta.
I rifiuti pericolosi, devono essere identificati per allertare il personale che si trova in una possibile condizione di rischio e che devono essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare incidenti o danni per l’Uomo e per l’Ambiente.
Il simbolo della R nera su sfondo giallo, avente precise dimensioni da rispettare, è da utilizzarsi per il trasporto di rifiuti pericolosi, e ciò si evince chiaramente dalle disposizioni riportate sulle autorizzazioni rilasciate dalle sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Trasporto:
Sui veicoli deve essere apposta una targa in metallo o un’etichetta adesiva di dimensioni: 40X40 cm, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero alta 20 cm, larga 15 cm e con uno spessore del segno di 3 cm. La targa deve essere apposta sulla parte posteriore del veicolo, a desta e deve essere ben visibile. Tali pannelli sono venduti anche nella forma pieghevole per poter essere adoperati esclusivamente quando se ne ha la necessità, ma avendolo sempre a portata di mano.
Imballaggi:
Sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di 15X15 cm, recante la lettera “R” di colore nero e con le seguenti dimensioni: alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm. Le etichette devono essere resistenti agli agenti atmosferici e non devono subire alterazioni. La loro collocazione sui colli deve essere tale da permetterne la rapida individuazione e lettura.
L’utilizzo indiscriminato dell’etichetta appena citata può però essere ricondotta alla confusione tra le disposizioni del testo unico ambientale e la normativa ADR. Infatti non solo la normativa ambientale prevede l’utilizzo di questo simbolo. Il trasporto di merci pericolose, ricadente nell’ADR, prevede tra le varie etichette e pannelli anche la”R” nera su sfondo giallo ,da utilizzarsi qualora si trasportino rifiuti che ricadono tra le merci pericolose previste dall’ADR.
Non è semplice identificare quali sono quei rifiuti pericolosi la cui pericolosità li fa ricadere nell’ADR. Non esiste una relazione univoca che ad un rifiuti pericoloso associ il suo corrispondente nell’ADR e non è mai detto che un rifiuto pericoloso per la normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006) sia poi dichiarato pericoloso per il trasporto dalla normativa ADR.
Nel caso dello stoccaggio, è importante che ogni rifiuto sia individuato chiaramente. Ciò non riguarda esclusivamente gli impianti di stoccaggio e trattamento ma anche il deposito temporaneo. Le gestione ordinata e corretta dei rifiuti è importante. Non è più possibile pensare di ammassare all’interno di un locale o uno scarrabile i rifiuti prodotti senza preoccuparsi degli eventi atmosferici, della pericolosità dei rifiuti e della loro contabilizzazione. Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce precise regole e precise sanzioni per coloro che dovessero violare tali disposizioni.
E’ importante quindi che ogni settore di stoccaggio sia individuato da un cartello recante il codice CER e la descrizione del rifiuto, e laddove il rifiuto sia pericoloso, venga aggiunta anche l’etichetta recante la R nera su sfondo giallo.
Se per la sicurezza sul lavoro molto si è fatto da parte dei professionisti, delle aziende e della normativa al fine di ridurre i rischi ai quali i lavoratori erano esposti, anche nel campo della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti molto si può fare per tutelare l’ambiente, le falde, l’aria e la salute dei lavoratori.
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