Nel 2010 con il decreto ministeriale n. 65 del 8 Marzo 2010, uno dei decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005 che disciplina la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, venne introdotto l’ormai conosciuto “Uno contro Uno” che ha poco preso piede nel nostro paese e che, nel caso in cui dovessero mai essere effettuati controlli, mieterebbe numerose vittime tra i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tale decreto obbligava, ed obbliga tutt’oggi, i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in un’apposita categoria denominata “RAEE” al fine di poter ritirare, in ragione di “Uno contro Uno” i RAEE dei propri clienti nel momento in cui acquistano una nuova apparecchiatura elettrica, equivalente.

La norma stabiliva che il distributore dovesse creare un punto di raggruppamento, tenere uno schedario di carico e scarico, ed utilizzare un apposito documento di trasporto semplificato per il trasporto dei RAEE dal proprio punto di raggruppamento verso il centro di raccolta comunale.

La filosofia posta alla base di questa norma era nobile, dato che puntava ad intercettare i RAEE di provenienza domestica al fine di incrementare la raccolta differenziata di questa particolare tipologia di rifiuto ed evitare così che venissero cannibalizzati delle componenti più preziose per vedere poi abbandonati, lungo le strade o nelle discariche abusive a cielo aperto, ciò che restava della carcassa. Così facendo si sarebbe ottenuto uno strumento più pratico, dal punto di vista dei cittadini, che andava ad aggiungersi ai Centri di raccolta Comunali.

La norma, poco chiara a dire il vero, non ha mai avuto delle delucidazioni o dei chiarimenti, ed ha lasciato i distributori di apparecchiature elettriche, divenuti così gestori di rifiuti, disorientati di fronte a ciò che doveva essere fatto. Il risultato ottenuto è sotto gli occhi di tutti, e gran parte dei distributori non ha mai dato seguito alle disposizioni normative.

Se mai dovessero essere effettuati dei controlli, le sanzioni andrebbero dai 2.600 euro in su, dato che proprio da questa cifra partono le sanzioni per mancata iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Ora con il recepimento della direttiva europea 2012/19/UE, recepita in italia con il D.Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49 che entrerà in vigore il 14 Aprile 2014, viene nuovamente ribadito l’obbligo dei distributori di provvedere a ritirare i RAEE domestici dai propri clienti in ragione di uno contro uno.

La novità presentata con questo decreto è l’istituzione di una nuova pratica, che almeno in teoria, dovrebbe incrementare realmente la raccolta differenziata dei RAEE: “Uno contro zero”.

Come si potrà intuire, ai cittadini non è più richiesto di acquistare una nuova apparecchiatura per consegnare al proprio distributore una vecchia, ma sarà sufficiente recarsi presso il distributore di apparecchiature elettriche e consegnare quella ormai da rottamare.

E’ tutto così semplice come sembra? Ovviamente no. Affinché l’Uno contro Zero possa essere valido è necessario che vi siano dei presupposti di base.

Innanzitutto la norma dà la possibilità a tutti i distributori di attivare una raccolta gratuita dei RAEE di “piccolissime dimensioni”, all’interno del proprio punto vendita o nelle immediate prossimità. In secondo luogo obbliga i distributori di AEE che abbiamo una superficie di vendita al dettaglio pari o superiore di 400 mq ad attivare questo tipo di raccolta.

Le modalità con le quali questa nuova forma semplificata di raccolta dei RAEE debba essere effettuata è ovviamente demandata ad un successivo decreto del Ministero dell’Ambiente. Ci si augura che, a differenza dei decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005, questo decreto venga varato al più presto e che non si lasci cadere nel nulla questa nuova opportunità di incrementare la raccolta differenziata e di gestire correttamente i rifiuti. Difatti gran parte delle difficoltà riscontrare con “l’Uno contro Uno” risiedevano essenzialmente nella complessa burocrazia che vi aleggiava intorno e che il legislatore “ha dimenticato” di rendere chiara. Così i distributori di fronte all’obbligo di iscriversi all’Albo (ente che probabilmente non avevano mai sentito nominare) unito alla necessità di compilare degli schedari e di dover poi trasportare il tutto verso i centri di raccolta comunali disposti ad accettare questo tipo di raccolta (laddove i Centri di raccolta erano presenti), nella maggior parte dei casi ha preferito glissare l’invito.

Prima di procedere, è bene chiarire cosa intenda il legislatore per RAEE di piccole dimensioni:

Sono apparecchiature con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm.

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49, non si limita a descrivere per le vie brevi l’Uno contro zero, ma di fatto riscrive quasi completamente l’intero sistema di gestione dei RAEE. Rimandando ad un successivo articolo l’approfondimento, si cercherà ora di dare una più chiara visione di quali sono i nuovi obblighi per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (sono compresi anche colore che effettuano la vendita a distanza).

Facendo riferimento all’articolo 11 del D.Lgs n.49, vengono stabiliti i requisiti per la creazione del “Deposito preliminare”  alla raccolta presso i distributori. Il termine “Deposito preliminare” sostituisce la vecchia dizione di “Punto di raggruppamento”.

Fermo restando l’obbligo del ritiro in ragione di uno contro uno dei RAEE provenienti dall’ambito domestico, i distributori sono obbligati a dare informazione alla propria clientela circa la gratuità del ritiro. Ciò può avvenire o tramite utilizzo di cartelli all’interno della propria attività o mediante indicazione nel proprio sito internet. A parere di chi scrive, l’alternativa tra le due modalità non è da vedersi come una semplificazione, in quanto non è detto che tutta la popolazione italiana sia avvezza all’utilizzo di internet prima di un acquisto, e pertanto l’obbligo di indicazione del ritiro gratuito dovesse permanere, almeno in forma scritta all’interno dell’esercizio commerciale.

Nulla cambia in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Infatti i distributori sono ancora soggetti a presentare la documentazione per l’iscrizione nella sezione RAEE dell’Albo e dovranno indicare anche quali sono i luoghi presso i quali intendono effettuare il “Deposito preliminare” dei RAEE.

Tale deposito dovrà avere caratteristiche ben definite, ma che è possibile riscontrare in quasi tutti i magazzini dei distributori. Infatti resta viva la possibilità di raggruppare i RAEE presso il proprio esercizio o presso altro luogo che sia pavimentato, non accessibile a terzi, e che assicuri la protezione dei RAEE dai fenomeni atmosferici. Inoltre, come già previsto in precedenza, si dovrà aver cura di tenere separati i RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.

Volendo effettuare una macrodivisione dei RAEE in funzione della loro pericolosità:

RAEE pericolosi:

–          Frigoriferi

–          Condizionatori

–          Televisori e monitor

–          Sorgenti luminose

RAEE non pericolosi:

–          Lavatrici

–          Lavastoviglie

–          Giocattoli

–          Elettrodomestici di medie e piccole dimensioni in genere diversi da quelli indicati nella categoria precedente

Altra novità introdotta, è invece rappresentata dalla possibilità di conferire i RAEE non solo presso i centri di raccolta comunali, come già stabilito nel DM 65, ma anche presso impianti autorizzati ai sensi degli art. 208, 213, 216 del D.Lgs. 152/2006.

I RAEE andranno, obbligatoriamente, trasportati presso il centro di raccolta comunale o presso i suddetti impianti autorizzati  secondo una delle due modalità alternative:

–          Ogni 3 mesi

–          Al raggiungimento di 3500 Kg

In ogni caso, anche quando non dovessero essere raggiunti i 3500 Kg, il deposito non potrà superare la durata di un anno.

Vi è la possibilità di elevare la quantità in deposito a 3500 Kg per ciascun raggruppamento 1 – 2 – 3  e 3500 Kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5, qualora i RAEE siano ritirati da trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (nelle categorie ordinarie) ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, per essere trasportati presso i centri di raccolta comunali o presso gli impianti autorizzati.

Raggruppamenti:

  1. Freddo e clima (ad es. Condizionatori, frigoriferi);
  2. Altri grandi bianchi (ad es. lavatrici, lavastoviglie);
  3. Tv eMonitor;
  4. IT e consumers electron ics (elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici);
  5. Sorgenti luminose (lampade a risparmio energetico, lampade al neon ecc..).

I distributori per la vendita a distanza sono altresì obbligati ad adempiere agli obblighi di ritiro dei RAEE in ragione di “uno contro uno”.

Facendo riferimento all’art. 22 del Decreto Legislativo in oggetto, essi sono obbligati ad indicare in maniera chiara i propri luoghi di raggruppamento i luoghi convenzionati presso i quali l’utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente a quelli acquistati, a condizione che l’utilizzatore stesso non debba sostenere maggiori oneri di quelli che ragionevolmente dovrebbe sopportare in caso di vendita non a distanza. In alternativa, il distributore a distanza, può indicare le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna della nuova apparecchiature, e ciò deve avvenire in maniera gratuita e senza ulteriori oneri rispetto a quelli che il consumatore dovrebbe sopportare nel caso di vendita non a distanza.

E’ chiaro che tali indicazioni hanno dato un minimo di respiro a quanto era stato stabilito nel DM 65 del 8 Marzo 2010 e che poco faceva comprendere a distributori e consumatori come si potesse consegnare la vecchia apparecchiatura nel caso di acquisto di una nuova. Sarà ovviamente necessario verificare nel corso dei prossimi mesi quanto i distributori saranno attenti a questo nuovo obbligo e quanto i consumatori saranno informati di questo loro nuovo diritto.

Complessivamente il recepimento della direttiva europea potrebbe essere visto come uno step di successo, almeno sulla carta, rispetto a quanto si è fatto negli anni scorsi. Molti passi avanti vengono infatti in tema non solo di chiarezza ma anche di misure tese ad incrementare la raccolta dei RAEE da avviare a riutilizzo (che viene fortemente privilegiato) e trattamento per il recupero delle sostanze che gli stessi contengono. Ma come ogni buona norma è bene che non solo venga data ampia diffusione a chi nel concreto dovrà poi adottarla e seguirla, ma anche che vi sia un controllo tale da far comprendere a tutti che la raccolta dei RAEE sia nella pratica dell’Uno contro Uno che dell’Uno contro zero è realtà, è un obbligo e non facoltativo. D’altro canto, sarebbe auspicabile che il legislatore si renda conto di come in tempi economici come quelli che viviamo, vessare i distributori con nuovi balzelli non è una mossa né felice né vincente e che pertanto l’introduzione di semplificazioni tali da non far sopportare loro maggiori oneri oltre quelli già presenti potrebbe essere un buon compromesso per incentivare la raccolta differenziata ed ottenere la piena collaborazione dei distributori stessi.

Ambiente & Rifiuti – Ing. Vito la Forgia

Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Per informazioni: v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Blog: www.ambienterifiuti.wordpress.com – Sito web: www.ambiente-rifiuti.com

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