Logo_2Quando un materiale viene identificato come un rifiuto, dovrà essere caratterizzato e classificato con un adeguato codice CER che lo identifichi in maniera univoca.

 Se questa è la regola, la pratica molto spesso si concretizza nell’applicazione del ragionamento inverso, e si parte dal presupposto che se un rifiuto è incluso nell’immenso elenco dei codici CER allora esso sia un rifiuto. Così ovviamente non è e mai si deve dimenticare una delle definizioni principali che il D.Lgs 152/2006 ci fornisce per poter identificare un rifiuto. E’ infatti riportato all’art. 183 la seguente definizione:

Rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.”

E questa è la definizione di produttore del rifiuto, anch’essa importante come definizione ma molto spesso dimenticata o mal interpretata:

Produttore: “Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura della composizione di detti rifiuti”

Non saranno mai troppe le volte in cui si tenterà di ricordare ai produttori di rifiuti (altra fantastica figura mitologica non bene identificata) che un rifiuto è tale quando risponde alla definizione normativa citata. Nel momento in cui un materiale assume la connotazione di rifiuto, si innescano tutti quei processi, descritti nella parte IV del Testo Unico Ambientale, ai quali bisogna adempiere per una corretta gestione dei rifiuti.

Il primo passo da compiere è rappresentato da  una analisi analitica del rifiuto. Ciò ci permetterà di comprendere meglio con quale tipologia di rifiuto abbiamo a che fare, di che materiale è composto, da quali processi è generato, se è pericoloso o meno.

Per poter affrontare questa analisi e giungere all’assegnazione del codice CER è necessario sapere come è composto un codice CER.

Essenzialmente è un codice di 3 coppie di cifre  che identifica nell’ordine:

–          Classe

–          Sottoclasse

–          Categoria

L’elenco dei codici CER, suddiviso in 20 classi o famiglie, dovrebbe essere periodicamente revisionato dal Parlamento Europeo per adeguarsi ai nuovi materiali immessi sul mercato ed alle specifiche esigenze che il mercato può aver espresso nel corso degli anni. Il condizionale è ovviamente d’obbligo in quanto non è insolito imbattersi in casi in cui l’assegnazione del codice CER ad un rifiuto si avvicina più a pratiche esoteriche che non a metodologie standardizzate.

Ne discende da ciò che non è sempre semplice ed immediata l’assegnazione di un codice CER al rifiuto senza averne ripensamenti o dubbi. In realtà così non dovrebbe essere. Infatti lo stesso D.Lgs. 152/2006 riporta, nelle premesse dell’allegato D riporta delle istruzioni che dovrebbero aiutare l’audace classificatore nell’assegnare il corretto codice CER al proprio rifiuto.

Prima di riportare i passaggi essenziali che la norma dedica alla classificazione di un rifiuto, è importante ricordare che è sul produttore del rifiuto che le responsabilità di tale classificazione ricadono e egli non può in alcun modo delegare arbitrariamente a trasportatori o impianti di trattamento tale incombenza. Molto spesso capita che questi soggetti, importantissimi e con le loro responsabilità nella filiera di gestione del rifiuto, si dedichino anche a dare questo tipo di supporto ai propri clienti, ma è anche vero che non sono rari i casi in cui ognuno tira acqua al proprio mulino, e nello specifico verso i codici CER autorizzati nelle proprie autorizzazioni. (questo è un altro parametro che molto spesso si intromette nella corretta classificazione del rifiuto)

Premesso ciò, e ricordato anche che un rifiuto si classifica in funzione del processo produttivo che lo ha generato, ovvero delle lavorazioni sui materiali al cui termine è stato generato il rifiuto in questione, riportiamo le istruzioni che il legislatore ha avuto premura di redigere per il lettore.

 I diversi tipi di rifiuto inclusi nell’0elenco sono definito specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuti e i corrispondenti codici a quatto e a due cifre per  i rispettivi capitoli. Di conseguenza per identificare un rifiuti nell’elenco occorre procedere come segue:

Identificare la fonte che genera il rifiuto (ossia il processo produttivo che lo ha generato) consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.

Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione dal trattamento superficiale dei metalli) che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuti, occorre esaminare i capitoli 13, 14,15 per identificare il codice corretto.

Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzato i codici di cui al capitolo 16.

Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) precede tuo dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata.

Come si può osservare, il legislatore ha fornito quelle che possono essere considerate delle linee guida importantissime nell’assegnazione del codice CER di un rifiuto. Cionondimeno non sono rari i casi l’assegnazione di un codice CER ad un rifiuto diventa difficoltosa se non ricca di dubbi. Generalmente ciò accade quando non si ha ben chiaro il processo di produzione, si è in presenza di un nuovo materiale, pur seguendo la metodologia indicata dalla norma sembra che la classificazione poco collimi con quello che ci si aspettava.

Infine ci sono rifiuti che se classificati secondo le istruzioni sopra riportate, rischiano di non essere più gestibili perché nessuno impianto ha tale codice in autorizzazione.

Un esempio su tutti è il codice CER terminante con la desinenza 99. Ad oggi molti impianti, e moltissimi trasportatori, non sono dotati di tali codici, e si rischia quindi che per adempiere ad un obbligo di legge ed essere ligi, non si riesca poi ad effettuare il trasporto. Da ciò ne discendono tutte le astruse ed a volte fantasiose classificazioni di rifiuti che per questioni di praticità ed economicità finiscono con il distorcere completamente il codice assegnato. Ancora, ma non meno importante è la classificazione variabile in funzione del tecnico che se ne occupa. Anche questa rappresenta una situazione di indecisione che mina la sicurezza del produttore.

Tutto ciò sta a significare che nonostante ci sia una norma che in linea teorica fornisce tutti i presupposti affinché venga seguita dal produttore di rifiuti, nella pratica diventa a volte inapplicabile perché non si ha un riscontro nelle autorizzazioni del trasportatore o dell’impianto di destinazione, o addirittura diventa antieconomico gestire il rifiuto in quella maniera.

Si verifica pertanto un processo inverso di quello che la norma auspica, ossia si parte dal verificare quali codici CER l’impianto ed il trasportatore sono autorizzati a gestire per poi farli collimare in qualche modo con i rifiuti che devono essere smaltiti.

Inutile dire che questa prassi non solo è errata ma espone il produttore anche al rischio di sanzioni.

Cosa fare quindi?

La prassi per una corretta classificazione del rifiuto è ovviamente quella proposta dalla normativa, avendo cura anche di guardarsi intorno per verificare sul mercato quali siano gli operatori autorizzati che possono fornire un servizio di qualità ad un costo ragionevole, senza fermarsi al primo ostacolo.

Ripercorriamo quindi brevemente i passaggi da seguire per poter assegnare il codice CER ad un rifiuto appena prodotto:

1)     Individuare la fonte che ha generato il rifiuto, ovvero le operazioni che hanno condotto alla sua produzione. Questo è il primo passo per poter identificare le prime due cifre del codice CER che chiameremo XX. Queste due cifre rappresentano uno dei capitoli da 1 a 20 da scegliere secondo la procedura descritta in precedenza dalla normativa ambientale

2)     Individuare la specifica fase di lavorazione che conduce all’originarsi del rifiuto. Questa operazione ci fornisce le altre due cifre del codice CER che chiameremo YY. A questo punto il nostro rifiuto ha assunto un codice CER del tipo XX.YY

3)     L’ultimo passaggio riveste un ruolo importantissimo in quanto ci permette di dare l’ultimo connotato al nostro rifiuto. E’ richiesta la caratterizzazione del rifiuto andando così ad individuare le ultime due cifre della classificazione ossia ZZ.

Il rifiuto viene così infine classificato con un codice CER del tipo XX.YY.ZZ che lo identifica in maniera univoca.

E’ finita qui? Ovviamente no. Al rifiuto deve ancora essere data la connotazione dello stato fisico.

Questo parametro permette, al gestore del rifiuto si sapere con che consistenza del rifiuto dovrà lavorare. Infatti la norma prevede che vi siano 4 stati fisici:

1)     Solido pulverulento

2)     Solido non pulverulento

3)     Fangoso palabile

4)     Liquido

Il rifiuto è ora classificato correttamente ed è possibile cercare l’operatore che sia in grado di gestirlo secondo le norme di legge.

 I codici CER asteriscati

Una nota a parte, ma di non meno importanza rivestono quei codici CER che riportano un asterisco. L’asterisco sta ad indicare che il rifiuto in questione è pericoloso, ossia contiene delle sostanze le cui concentrazioni superano le soglie minime imposte dalla normativa ambientale.

L’attribuzione della pericolosità o meno del rifiuto, avviene nella terza fase, ossia nella caratterizzazione del rifiuto che generalmente dovrebbe essere effettuata attraverso delle analisi chimiche presso laboratori accreditati o attraverso un’analisi merceologica, laddove possibile ovviamente.

L’analisi merceologica, delle schede tecniche di sicurezza delle materie prime, o di varie fonti di letteratura è una strada che si può percorrere laddove il rifiuto sia stato generato senza che la materia prima sia entrata in contatto con altre sostanza. Venendo meno il pericolo di contaminazione o di miscelazione delle sostanze contenute, non vi è il rischio che vi sia una introduzione di sostanze pericolose o di un incremento delle concentrazioni delle sostanze chimiche già presenti.

L’analisi delle schede tecniche di sicurezza, perde una buona parte della sua utilità quando nel processo che ha generato il rifiuto le materie prime sono entrate in contatto tra di loro miscelandosi dando origine così a reazioni chimiche che possono aver dato origine ad un rifiuto pericoloso quando all’origine e separatamente le materie prime non lo erano. In tal caso è preferibile propendere per delle analisi chimiche che diano la certezza della pericolosità o meno del rifiuto che deve essere gestito.

 La pratica

E’ chiaro che non tutti i rifiuti devono essere trattati come potenzialmente dannosi per l’Uomo e per l’Ambiente, ed è altrettanto chiaro che non tutti i rifiuti possono essere considerati semplicemente come non pericolosi o non contenenti alcuna sostanza che possa essere dannosa per l’ambiente. La strada da percorrere è quella di pianificare una analisi oculata del proprio ciclo produttivo, impostare un sistema di gestione che garantisca al produttore ad ogni passaggio la massima correttezza e trasparenza nelle operazioni di gestione dei rifiuti.

Partire da un’analisi dei processi di produzione, della materie prime impiegate, dei rifiuti che generalmente vengono prodotti e devono essere smaltiti è sicuramente un buon primo passo con il quale cominciare.

Individuare quei rifiuti che certamente non possono essere stati contaminati come ad esempio gli imballaggi in cartone con i quali la merce era imballata, o quei rifiuti che dalle schede tecniche risultano inequivocabilmente non pericolosi è una delle azioni che permettono di identificare rapidamente quali saranno i rifiuti che dovranno essere sottoposti ad analisi chimiche ottenendo nell’immediato una analisi merceologica dei rifiuti ed un risparmio economico.

Le analisi chimiche costano? Certamente hanno un costo che influisce sul budget aziendale. D’altro canto è anche vero che il costo è da sostenere una sola volta l’anno o alla variazione del processo produttivo, e che se si identificano a monte  quali sono i parametri chimico – fisici che devono essere ricercati per la corretta classificazione del rifiuto, il costo si abbassa notevolmente.

 Conclusioni

Come ben si sa, adottare una gestione virtuosa dei rifiuti non è semplice ma richiede impegno, preparazione, e risorse economiche. Così come si prevede annualmente un budget per la sicurezza sul lavoro è bene che gli imprenditori inizino a pensare alla necessità di riservare un budget per la corretta gestione dei propri rifiuti. Tale budget non è da intendersi come uno sperpero di denaro ma bensì come un investimento in quanto se i rifiuti sono gestiti in adempimento alle normative ambientali, in trasparenza, e nell’ottica del rispetto della salute dei lavoratori e dell’ambiente sicuramente daranno un ritorno economico nel futuro, anche immediato con una minore esposizione al rischio di sanzioni, un maggior controllo sulle spese di smaltimento e di selezione degli operatori del settore dai quali rifornirsi per i servizi di gestione rifiuti, minor incidenza del rischio per i lavoratori.

Pur comprendendo l’innata abitudine ( per pigrizia o mancata conoscenza del settore) dei produttori di rifiuti, di  affidarsi ciecamente ai trasportatori ed agli impianti di trattamento, per la gestione dei propri rifiuti, è importante che egli sia sempre vigile sulle operazioni che vengono svolte, sulla classificazione, e tutto ciò che concerne la filiera del rifiuto poiché le responsabilità ricadono sempre sul produttore prima che sugli altri operatori.

Considerate quindi le responsabilità e le pene applicabili, la scrupolosità che il produttore deve adottare nella classificazione dei propri rifiuti deve essere elevata, ciò anche in funzione del fatto che, ed il legislatore in primis lo ipotizza, solo il produttore/imprenditore può conoscere i processi che hanno originato quel rifiuto e quali sostanze sono entrate in contatto tra di loro per dare origine al rifiuto.

27/03/2013

 Ing. la Forgia Vito

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Ambientale e per la Gestione dei rifiuti

www.ambienterifiuti.wordpress.com

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Un pensiero riguardo “L’assegnazione del codice CER ai rifiuti: semplice alchimia o metodo standardizzato

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