angaL’Albo Nazionale Gestori Ambientali dimostra ancora una volta di essere attento al progresso. Come ha già dimostrato negli ultimi anni con le sue continue innovazioni e perfezionamenti tecnologici ecco che con la circolare 1140 del 15 Dicembre 2014, proprio in chiusura di anno, vengono dati dei chiarimenti in merito all’applicazione del decreto n. 120 del 3 Giugno 2014.

Vediamo rapidamente di cosa si tratta e rinviamo alla circolare per approfondimenti:

Requisiti per iscrizione all’Albo

Viene chiarito l’articolo 10, ovvero l’articolo in esame fa
derivare il beneficio, per il soggetto che abbia riportato una condanna ostativa
all’iscrizione con sospensione condizionale della pena, dall’estinzione del reato a
seguito di sospensione condizionale, come previsto dall’art. 167 del codice penale.
Al riguardo il Comitato nazionale ha osservato che il trattamento di favore collegato alla sospensione condizionale della pena trova la sua origine non nell’art. 167 del codice penale (Estinzione del reato), ma nell’art. 166 dello stesso codice (Effetti della sospensione).

La richiamata disposizione del D.M. 120/2014, introducendo a livello regolamentare una limitazione agli effetti della sospensione non prevista dalla norma di legge (art. 166 del codice penale), appare in evidente contrasto con la stessa. Pertanto, in presenza di condanna ostativa all’iscrizione, ma munita del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Sezione dovrà procedere all’iscrizione al fine di non incorrere in un probabile contenzioso che rilevi il contrasto tra le diposizioni recate dalla norma regolamentare (art. 10, comma 2, lettera b, D.M. 120/2014) e quelle contenute nella norma di legge di riferimento (art. 166 del codice penale) ove prevarrebbe la norma gerarchicamente di rango superiore, che non condiziona l’effetto della sospensione all’accertamento dell’avvenuta estinzione del reato.

Variazione della dotazione veicoli

A) La Deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 dispone che la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 18, comma 2, del D.M. 120/2014, è valida per un periodo massimo di 60 giorni dalla data della sua presentazione alla Sezione regionale, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni.
Al riguardo il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che:
1) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in esame è relativa
esclusivamente alla variazione della dotazione dei veicoli e non può essere
utilizzata per le variazioni relative ai codici dell’EER;
2) i suddetti termini di validità non sono suscettibili di proroga e decorrono dalla
data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
completa di tutta la prevista documentazione.
Per quanto sopra, le Sezioni regionali, anche al fine di garantire adeguati controlli sui veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti, devono deliberare con urgenza sulle variazioni in questione, con precedenza sulle altre domande di iscrizione o di variazione dell’iscrizione.
Decorso il termine di 60 giorni di cui sopra (o inferiore nei casi in cui il termine di
disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni) senza che la Sezione regionale abbia provveduto alla variazione dell’iscrizione, il veicolo stesso è cancellato dall’Albo.
B) Nei casi in cui la variazione dell’iscrizione riguardi il passaggio di disponibilità del veicolo tra imprese iscritte all’Albo, la Sezione regionale provvede a cancellare d’ufficio il veicolo stesso dall’iscrizione dell’impresa cedente.

Variazione della sede legale

L’articolo 18 comma 4, del D.M. 120/2014 dispone che nei casi di variazione
dell’iscrizione per trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, l’impresa debba presentare la domanda di variazione alla Sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla Sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Considerato che la variazione di sede legale viene comunicata dall’impresa anche al Registro delle Imprese, il Comitato nazionale ha ritenuto che la notizia del
trasferimento in esame, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione
regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della suddetta domanda di variazione dell’iscrizione.

Provvedimenti disciplinari

A) L’articolo 24, comma 7, del D.M. 120/2014, dispone che l’omissione del
pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta per l’impresa iscritta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento; qualora l’omissione del pagamento permanga per più di dodici mesi dalla data di adozione della sospensione, la Sezione provvede alla cancellazione dell’impresa iscritta ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f), del medesimo decreto.
Ai fini del computo del periodo necessario per procedere alla cancellazione, il
Comitato nazionale ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 20, comma 1, lettera f), del D.M.120/2014, debba essere applicata anche alle iscrizioni delle imprese che fossero già sospese alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
B) Nel caso di provvedimenti disciplinari il Comitato nazionale ha ritenuto che la
Sezione regionale debba valutare se l’irregolarità contestata riguardi esclusivamente l’attività svolta nell’ambito della categoria d’iscrizione o se, invece, coinvolga l’impresa nel suo complesso. Pertanto, il provvedimento, a seconda del risultato delle valutazioni della Sezione che dovranno essere motivate in modo chiaro ed esaustivo, potrà riguardare tutte le categorie di iscrizione di un’impresa o solo alcune di esse.

La circolare è liberamente scaricabile cliccando qui

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

 

 

 

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