A partire da lunedì 13 Ottobre 2014, stando a quanto stabilito dal D.Lgs. 49/2014 all’art. 33 comma 2, i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE possono iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE.
L’iscrizione avviene,anziché tramite semplice comunicazione come stabilito dal decreto, attraverso una procedura guidata accessibile direttamente dal portale del Centro di Coordinamento RAEE all’indirizzo www.cdcraee.it
L’iscrizione permetterà di adempiere agli obblighi stabiliti dal Decreto Legislativo, secondo il quale i titolari degli impianti di trattamento devono comunicare annualmente, entro il 30 aprile, le quantità di RAEE trattate.
L’iscrizione non si pone come una facoltà ma bensì come un obbligo in quanto sono previste delle sanzioni per chi non procede con tale iscrizione.
Infatti: “La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell’articolo 33, comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l’ autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione e’ revocata.”
Quali sono gli impianti che devono iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE? Solo quelli in cui si effettua il trattamento o anche quelli che svolgono solo attività di stoccaggio?
Gli impianti di trattamento sono tutti quelli che eseguono trattamenti sui rifiuti ai sensi dell’art.183 comma 1 lett s) del D.Lgs. 152/2006 il quale recita che il trattamento è l’insieme di operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
Ciò significa che è necessario leggere anche la definizione di recupero per poter comprendere quali siano effettivamente le operazioni incluse in tale obbligo di iscrizione.
All’art. 183 comma 1 lett. t) si può leggere che il recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Quindi dobbiamo rifarci proprio all’allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 per poter verificare quali siano le operazioni di cui siamo alla ricerca:
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Appare ora chiaro che tutti gli impianti di trattamento RAEE sono coinvolti dall’obbligo di iscrizione al Centro di coordinamento RAEE, inclusi anche i soli impianti di stoccaggio.
L’aver coinvolto tutte le tipologie di impianti che si avvicinano ai RAEE potrebbe essere visto sotto un certo punto di vista come un modo efficace di poter avere a disposizione i dati complessivi dei RAEE che vengono gestiti su tutto il territorio nazionale, ossia si possono così includere sia quelli gestiti tramite i sistemi collettivi sia quelli gestiti privatamente e che ad oggi sfuggivano alla contabilizzazione globale.
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti
Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com