Con la circolare 1463 del 30 Novembre 2012, l’Albo Nazionale Gestori
Ambientali si uniforma alla sentenza della corte di cassazione del 13725 del 30 Maggio 2012 e depositata il 31 Luglio 2012.
Ricordiamo che tale sentenza stabiliva si che per il trasporto di merci esistono due provvedimenti abilitativi distinti. Ciononostante, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi è più ampio e richiede requisiti e condizioni più rigorose per essere ottenuta. Essendo quindi il trasporto per conto proprio meno restrittivo, può essere ricompreso nella licenza di trasporto per conto di terzi.