Con la circolare n. 833 del 21 Giugno 2012 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che la disposizione riportata all’art. 1 comma 1 lett. b) della delibera n. 5 del 12 Dicembre 2001, riguardante la dimostrazione di aver eseguito già interventi di bonifica de siti secondo i criteri riportati nell’allegato B delle suddetta delibera, non debba essere applicata alle nuove domande di iscrizione o di revisione alla categoria 9.
E’ possibile consultare la circolare e la delibera al seguente link
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Pubblicato da Ambiente_Rifiuti
Ingegnere Ambientale e del Territorio con la passione per le tematiche ambientali ho intravisto nella gestione dei rifiuti, speciali ed urbani, la strada da percorrere per un ecosistema più pulito e vivibile. Siamo una società che è in grado di distruggere risorse senza mai porsi il problema della loro rigenerazione. Una corretta gestione dei rifiuti può evitare che tutto finisca in discarica.
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