Il 31 Maggio 2012 è ufficialmente entrato in vigore l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevati. La normativa di riferimento in questo caso è il D.Lgs. 28/2011 che troverete nella sezione normativa in formato pdf. Il Decreto in questione rappresenta l’attuazione della direttiva 2009/28 CE che promuove l’uso delle energie rinnovabili.
Questo decreto, di cui si è molto discusso anche in altri ambiti e che dal punto di vista ambientale potrebbe rappresentare un forte incentivo positivo al rispetto per l’ambiente e all’economia delle famiglie, prevede che gli edifici soggetti all’obbligo di integrazione, utilizzino fonti rinnovabili per la coperture dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.
Come anticipato in apertura, la norma non coinvolge unicamente i nuovi edifici, ma anche gli edifici già esistenti con una superficie utile maggiore di 1000 mq e soggetti ad opere di ristrutturazione o ricostruzione.
Al progettista viene demandato l’obbligo di evidenziare in una relazione tecnica, di cui all’articolo 4 comma 25, del decreto DPR 2 Aprile 2009, n° 59, l’impossibilità tecnica di ottemperare in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa, dopo aver esaminato la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili.