A partire dal 30 Giugno 2012, per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 10, i cui datori di lavoro, hanno usufruito della possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008, sarà necessario elaborare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Tale obbligo è sancito dall’articolo 29 che fissa al 30 Giugno 2012 la scadenza dei termini di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che si sono avvalsi di tale possibilità.
Quindi dal 1° Luglio 2012, tutti i datori di lavoro che si sono avvalsi della possibiltà di redarre l’autocertificazione in oggetto, scatta l’obbligo di redarre il DVR o saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge: violazione dell’art. 29 comma 1 – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 euro a 6400 euro.
Rapidamente si richiamano i contenuti minimi del DVR:
il DVR deve contenere una relazione sui rischi presenti, con indicazione dei criteri seguiti per la loro valutazione; deve inoltre elencare le misture di prevenzione e i Dispositivi di protezione individuali (DPI) individuati a seguito della valutazione; deve inoltre prevedere un programma di misure per il miglioramento, nel tempo, delle condizioni aziendali di sicurezza e di salute sula lavoro, deve individuare procedure e compiti – ruoli per l’attuazione del programma di dette misure e deve indicare i nominativi del RSPP del RLS e del MC che hanno contribuito alla valutazione dei rischi.
Qualora fossero presenti dei rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, il DVR dovrà individuare i particolari rischi ai quali sono esposti gli operatori, l’appropriata capacità professionale, l’esperienza, e la formazione e l’addestramento adeguati degli operatori stessi.
Un pensiero riguardo “Dal 30 Giugno 2012 non sarà più possibile auto-certificare la valutazione dei rischi”