I requisiti del Responsabile Tecnico per la categoria 8 cambiano con la delibera n° 4 del 18 Aprile 2012.
Il numero di aziende, iscritte in categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione) che possono essere seguite da un unico responsabile tecnico passa da 10 a 40. Nello specifico la delibera riporta che “un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d)”
La delibera arriva a fronte della pronuncia del T.A.R. del Lazio che aveva espresso la seguente opinione “il parametro quantitativo risulta irragionevole se isolatamente considerato, in quanto esso postulerebbe quantomeno l’integrazione con profili di carattere dimensionale e qualitativo, in quanto gli oneri connessi alla prestazione professionale non possono non essere correlati anche alla dimensione delle imprese coinvolte e alle problematiche gestionali specifiche delle stesse”
Al seguente link è possibile scaricare il file della delibera: Delibera_4_del_18_04_2012