La gestione dei RAEE da parte dei distributori è stata vista, grazie al DM 65 del 8 Marzo 2010, macchinosa quanto basta per scoraggiare i distributori dall’adempiere agli obblighi di normativa che prevedono non solo il ritiro gratuito in ragione di uno contro uno dei RAEE consegnati dagli utenti presso i propri esercizi commerciali ma anche l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione RAEE rendendoli di fatto dei gestori di rifiuti con tanto di obbligo di compilazione di uno schedario di carico e scarico e di un documento di trasporto semplificato.
Il DM 65 di cui tante volte si è scritto, e che avrebbe dovuto snellire le procedure di gestione dei RAEE domestici incrementando l’afflusso dei predetti nelle isole ecologiche, facilitando il lavoro dei Consorzi istituiti per la gestione dei RAEE e che raccolgono all’interno i produttori delle apparecchiature elettriche, ha di fatto complicato la vita dei distributori. Infatti tutti gli operatori del settore sanno bene che l’emanazione del decreto non è stata seguita da alcuna circolare esplicativa circa le modalità di gestione dei RAEE domestici rendendo di fatto impervia la gestione. In altri casi, laddove la grande distribuzione ha avuto necessità di mettere in piedi una struttura in grado di gestire un flusso più elevato di RAEE ha dovuto far ricorso, a suo rischio e pericolo, alla normativa rifiuti generale ossia il D.Lgs. 152/2006 che rappresenta ad oggi l’unico scudo al quale ci si può appigliare per evitare sanzioni. Mi riferisco a quei casi in cui sono sorti dubbi inerenti la gestione del punto di raggruppamento affidata a terzi e l’introduzione della figura dell’intermediario nel trasporto dei RAEE dal punto di raggruppamento all’isola ecologica.
A ciò si deve aggiungere anche la carenza di centri di raccolta disposti ad accettare i RAEE provenienti dalla distribuzione che hanno reso ancor più difficile per alcuni distributori, i cui comuni in cui operano sono sprovvisti di tali strutture, operare secondo i dettami della normativa e che di conseguenza hanno creato un forte squilibrio tra le varie aree della penisola. Al momento si segnalano forti incongruenze nelle aree del centro e del sud Italia.
Un ulteriore critica, che è stata sollevata dagli operatori, nei confronti del decreto in esame riguarda i quantitativi di RAEE raggruppabili presso i punti di raggruppamento. Attualmente i limiti normativi impongono un peso massimo di 3500 Kg ed un periodo temporale di 1 mese prima che il distributore sia obbligato a conferire i RAEE presso l’isola ecologica.
Nell’emendamento della bozza di legge di conversione del D.L. 2/2012 sono state introdotte delle modifiche al DM 65 che dovrebbero modificare il limite dei 3500 Kg rendendo tale peso massimo un limite per ciascun raggruppamento di RAEE, almeno per i primi 3 raggruppamenti (R1, R2, R3) che rappresentano l’ingombro ed il peso maggiore delle categorie. Una ulteriore modifica dovrebbe incrementare il tempo massimo di giacenza dei RAEE presso i punti di raggruppamento passando da 1 mese a 3 mesi dalla data del ritiro.
La legge di conversione D.L. 2/2012, approvata dal Senato il 23 Febbraio 2012 è ora in attesa dell’esame della Camera che avrà tempo fino al 24 marzo prossimo per l’approvazione e/o l’introduzione di ulteriori modifiche.
L’eventuale modifica dei limiti imposti dal DM 65 dovrebbe dare più respiro ai distributori che potranno modificar e le attuali modalità di gestione dei RAEE riducendone i costi che attualmente rendono quasi proibitivo gestire i RAEE in adempimento agli obblighi normativi.