I rifiuti prodotti dalle aziende all’interno dei loro processi produttivi e non solo, devono essere gestiti come imposto dalla normativa, trattandosi evidentemente di rifiuti speciali.
Il D.Lgs. 152/2006 e smi riporta all’art. 183 c.1 lett. bb) la seguente definizione di deposito temporaneo:
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
2.1) con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
2.2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose
5) Per alcune categorie di rifiuto, individuate con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissare le modalità per la gestione del deposito temporaneo.
Pur non essendo considerata gestione del rifiuto, la gestione del deposito temporaneo deve comunque essere fatta rispettando i vincoli imposti dalla legge.
Le sanzioni alle quali si va incontro in caso di errata “gestione del deposito temporaneo” variano a seconda dei casi e possono spaziare dalla gestione di rifiuti non autorizzata e sanzionata dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 all’abbandono di rifiuti qualora i rifiuti non vengano gestiti correttamente dal punto di vista di dislocazione fisica nei luoghi appartenenti all’azienda e temporalmente dal punto di vista delle scadenze temporali fissati dall’articolo citato in precedenza, sanzionato dall’art. 255 del D.Lgs. 152/2006